| (Art. 126-bis CDS) |
| Introduzione |
La patente a punti italiana non rappresenta uno strumento
sanzionatorio immediato ma si affianca efficacemente al sistema
di applicazione delle sanzioni accessorie attualmente vigente.
Infatti, alla perdita totale del punteggio (20 punti) non consegue
la sospensione immediata della patente di guida ma la sua revisione,
cioè la verifica attraverso la ripetizione degli
esami teorici e pratici della permanenza nel conducente della
necessaria abilità alla guida.
Anche dopo l'introduzione della patente a punti perciò
resta pienamente efficace il sistema sanzionatorio attuale con
la possibilità di applicazione della sanzione accessoria
della sospensione immediata della patente di guida. |
| Contenuti |
| Cosa sono i punti e quando vengono persi |
Al momento del rilascio della patente viene attribuito
un punteggio di venti punti che viene annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal DTTSIS.
Il punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ad
ogni comunicazione relativa alle violazioni che prevedono
decurtazione di punteggio come descritti nell'allegata tabella.
Il divieto di sosta o la mancanza dei documenti a bordo
del veicolo non comportano riduzione di punteggio, ad eccezione
delle soste effettuate negli spazi riservati alla fermata
degli autobus o allo stazionamento dei veicoli in servizio
di piazza, alla fermata o sosta dei veicoli per persone
invalide e in corrispondenza dei relativi scivoli e nelle
corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.
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| Cosa succede al momento dell'accertamento |
Il punteggio previsto per ciascuna violazione è
indicato nel verbale di contestazione. Quando la decurtazione viene annotata in archivio nazionale degli abilitati alla
guida, l'utente riceve al proprio domicilio una comunicazione
della avvenuta decurtazione.
Per i conducenti che hanno conseguito la patente dopo
il 1 ottobre 2003 ogni violazione comporta riduzione di
punteggio in misura doppia.
Qualora vengano accertate contemporaneamente più
violazioni per le quali è prevista la decurtazione
di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sopensione
o di revoca della patente dovranno essere detratti al massimo
15 punti.
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Se il conducente non è identificato, la decurtazione
del punteggio è posta a carico del proprietario
del veicolo salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni,
lidentità della persona che era alla guida.
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| Come avviene la decurtazione |
La decurtazione viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti
Terrestri al momento della definizione del verbale di accertamento
di una violazione (cioè dopo il pagamento della sanzione
oppure, se questo non è avvenuto, alla scadenza dei
termini per impugnarla o, infine, all'esito negativo dell'eventuale
impugnazione al prefetto o al giudice di pace o per Cassazione).
Nessun provvedimento di riduzione è applicato direttamente
dagli organi di polizia che hanno accertato la violazione
che provvedono entro 30 giorni dal momento in cui laccertamento
è diventato definitivo (sono stati esperiti, cioè,
tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali) a comunicare
lapplicazione della sanzione o lesito negativo
dei ricorsi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida· La decurtazione è comunicata all'interessato
a cura del DTTSIS.
Il titolare può controllare in tempo reale presso
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato
della propria patente.
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| Come si recupera il punteggio |
La mancanza, per il periodo di due anni consecutivi, di
perdita di punteggio determina la nuova attribuzione del
completo punteggio iniziale.
Ai titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto
20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino
ad un massimo di 10.
Il punteggio perso può essere recuperato frequentando
appositi corsi (fino a 6 punti e fino a 9 punti per i conducenti
titolari di abilitazione professionale correlata alle patenti
di categoria B, C, C+E, D, D+E).
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| Cosa succede al termine del punteggio |
Al termine del punteggio disponibile, è disposta
la revisione della patente di guida. Cioè il conducente
è invitato con lettera recapitata al suo domicilio
a ripetere gli esami previsti per il rilascio della patente.
La revisione della patente deve essere effettuata entro
30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che
la dispone. Durante questo periodo il conducente può
continuare a circolare.
Se non si presenta a sostenere gli esami di revisione
la patente è sospesa e non può più
circolare fino a quando non li ha superati con esito favorevole.
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